Art. 4
4 / 20In vigore dal 21 set 1948
I posti vacanti nei gradi iniziali in ciascuno dei ruoli del personale di cui all' sono conferiti in seguito a concorso pubblico, per esame o per titoli, o per titoli ed esame, secondo quanto è stabilito dalle norme sullo stato giuridico proprio di ciascuna categoria di personale.
I posti di primo ricercatore sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi:
a) i ricercatori di grado 7° ed 8° che abbiano una anzianità di servizio complessiva di almeno dodici anni;
b) i liberi docenti definitivamente confermati e i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano da almeno sei anni un grado non inferiore all'8° e che professino l'insegnamento di materia attinente al posto da conferire.
La Commissione giudicatrice può stabilire che i candidati siano sottoposti a prove orali e pratiche, dirette a valutare la loro idoneità a coprire il posto messo a concorso.
Previo parere favorevole dei competenti Comitati nazionali di consulenza e del Consiglio di presidenza, il posto di direttore di ricerca può essere conferito anche ad un vincitore di concorso per posti di professore universitario; la nomina può aver luogo entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso da parte del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-4