Art. 18
18 / 20In vigore dal 21 set 1948
L'ultimo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, è abrogato.
L'ultimo comma dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo è sostituito con il seguente:
"Con le norme di cui al secondo comma dell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere estese le disposizioni di cui al decreto medesimo al personale che non consegua l'inquadramento nei posti di ruolo".
Storico versioni
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