Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 21 set 1948
Coloro che abbiano conseguito la nomina ai sensi dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire nei successivi aumenti, la eventuale eccedenza dell'importo complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto della nomina rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito. La misura di tale assegno personale dovrà tuttavia essere contenuta in maniera da non eccedere, cumulativamente alla retribuzione inerente al grado conseguito, l'importo del trattamento massimo annesso al grado medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza spettante, a norma del terzo comma dell', al personale di cui al precedente comma, si tiene conto del servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo. Ai fini del computo del periodo di servizio valevole per il collocamento a riposo, si tiene conto anche del servizio prestato precedentemente alla nomina, presso l'amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche o comunque presso istituti o centri di studio da esso dipendenti e del servizio prestato in qualità di assistente di ruolo presso università od istituti superiori.
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