Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 21 set 1948
I concorsi di cui all' per i posti di primo ricercatore sono per titoli, salva la facoltà della Commissione giudicatrice, prevista dal terzo comma dell'. I concorsi per i posti di ricercatore (gruppo A), di addetto di laboratorio (gruppo B) e di tecnico (gruppo C) sono per titoli e per esame. Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dai candidati in rapporto alle funzioni esercitate. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti di istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-12