Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 21 set 1948
Ai concorsi, di cui al precedente , da indire per i posti di primo ricercatore (grado 6°) sono ammessi coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in materia attinente alla specializzazione del posto messo, a concorso semprechè abbiano un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a dieci anni, compreso il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche ed eventualmente il servizio di assistente di ruolo presso università o istituti superiori. I concorsi di cui al precedente , per i posti di ricercatore sono indetti separatamente per i gradi 10°, 9°, 8° e 7°, in ragione rispettivamente di dodici; dieci sei e quattro posti. Ai concorsi indetti per i gradi 9°, 8° e 7° possono partecipare coloro che, oltre al titolo di studio ed agli altri requisiti richiesti, abbiano un'anzianità complessiva, di servizio non inferiore, rispettivamente, ad anni cinque, otto e dodici.
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