Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 apr 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le poste e telecomunicazioni; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 283

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-1