Capo I
Art. 1
1 / 33In vigore dal 15 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica percepiscono le seguenti competenze:
a) lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali sue maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennità per accreditamenti multipli;
d) l'indennità supplementare di volo limitatamente ai soli addetti, che abbiano diritto all'indennità di volo;
e) le indennità eventuali che potranno loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1154#art-1