Art. 3
3 / 5In vigore dal 14 set 1948
Qualora per i danni, che hanno dato origine ai lavori di ricupero e di riparazione contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, siano già stati attribuiti o siano da attribuire indennità o rimborsi a qualunque titolo dovuti, la misura del compenso di riparazione previsto dall' del decreto citato sarà congruamente ridotta in guisa che l'ammontare complessivo dei benefici non superi in ogni caso l'ammontare delle spese effettuate.
Per le navi o galleggianti ai quali, per i danni derivati da sinistro dovuto a causa di guerra, non siano stati e non siano attribuiti indennità o rimborsi a qualunque titolo, il Ministero della marina mercantile comunicherà alla competente Intendenza di finanza l'ammontare del compenso erogato in base al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, affinché il cumulo del compenso stesso e dell'ammontare del risarcimento dovuto in base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, non superi le spese sostenute per il ricupero e la rimessa in efficienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1151#art-3