Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . È approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle poste e telecomunicazioni da una parte e l'Ente "Radio Audizioni Italia" (R.A.I.) dall'altra, per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte Roma-Prato Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero e in particolare per gli italiani residenti nei vari Continenti. La Convenzione stessa, fatta nell'interesse dello Stato, sarà registrata con tassa fissa di L. 40.
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