Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948; . Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, è attribuita un'indennità di studio e di lavoro straordinario. Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado di cui al comma precedente è attribuita anche un'indennità di carica.
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