Art. 1
1 / 3In vigore dal 17 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
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Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, è attribuita un'indennità di studio e di lavoro straordinario.
Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado di cui al comma precedente è attribuita anche un'indennità di carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1128#art-1