Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 ago 1948
Il secondo comma dell'art. 55 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, per l'esecuzione del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue; "Nel caso affermativo qualora: a) i materiali ed oggetti provengano da demolizione navale avvenuta in Italia, ovvero: b) ricorrano urgenti ed assolute necessità ed il valore dei materiali ed oggetti da collocarsi a bordo, durante la sosta della nave mercantile, draga o rimorchiatore pontato nazionale o della nave estera, non superi, per ciascuna specie, l'ammontare di L. 150.000, ovvero di 250.000, ovvero di 500.000, ovvero di 1.250.000, secondo che, rispettivamente, si tratti di navi di stazza lorda, inferiore ed uguale a 500 tonnellate, ovvero di navi di stazza lorda compresa fra 500 tonnellate (escluse) e 2000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda comprese fra 2000 tonnellate (escluse) e 10.000 tonnellate (incluse), ovvero di navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate, la Capitaneria di porto potrà senz'altro trasmettere la domanda munita del proprio nulla osta all'imbarco, alla dogana competente, dando dell'avvenuta concessione notizia al Ministero della marina mercantile".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1121#art-2