Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 8 set 1948
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 147-bis del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta aggiunto dall' della legge 14 ottobre 1940, n. 1539, nonché ogni altra disposizione contraria al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare coma legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 74. - FRASCA
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