Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 set 1948
Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui all'art. 138 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall' del presente decreto, nonché le categorie degli specializzati per sottufficiali di cui al precedente saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1115#art-3