Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 lug 1951
La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà delle stipendio e della indennità caroviveri percepiti dai segretari stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 56. - FRASCA

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1090#art-3