Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 ago 1948
I diritti che i Comuni sono autorizzati ad esigere, a norma degli del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, per il rilascio d'urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte d'identità sono raddoppiati.
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