Art. 1
1 / 5In vigore dal 21 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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LA L. 20 MAGGIO 1966, N. 335 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1075#art-1