Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 giu 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . LA L. 20 MAGGIO 1966, N. 335 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1075#art-1