Art. 2
2 / 18In vigore dal 13 feb 1952
L' del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, quale risulta dalle modifiche apportatevi dall'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:
"Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:
1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) automattiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autofunebri;
13) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
14) autoveicoli per disinfestazione;
15) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
16) autoveicoli per radio-cinema sonoro;
17) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti.
Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di lire 3000.
L'elenco di cui al primo comma può essere aggiornate con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.
Per gli autoscali adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore.
Per le autoambulanze la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose".
Note all'articolo
- La L. 9 febbraio 1952, n.49 ha disposto (con l'art. 19) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1058#art-2