Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 27 ago 1948
Con effetto dal 1 gennaio 1949 sono abrogate le disposizioni contenute negli del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, riguardanti la concessione dell'abbuono del 30 per cento sulla tassa di circolazione per determinati trasporti.
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