Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 27 ago 1948
Gli autoveicoli appositamente carrozzati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, e muniti di speciale licenza di circolazione per tali trasporti, sono assoggettati alla tassa di circolazione stabilita dalla tabella allegato B al presente decreto. È abrogato l' della legge 23 giugno 1939, n. 969.
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