Art. 8
8 / 10In vigore dal 13 ago 1948
L'aumento di capitale di cui all'articolo precedente deve risultare da atto o delibera da assoggettarsi a registrazione a tassa fissa entro i termini legali, salva la riscossione dell'imposta speciale entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di omologazione ai sensi dell' del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49, previa denuncia delle parti interessate.
Per l'applicazione dell'imposta speciale, in quanto non espressamente stabilito, si osservano tutte le norme che regolano la imposta ordinaria di registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057#art-8