Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 ago 1948
Le disposizioni di cui agli si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni deliberate entro un anno dalla entrata in Vigore del presente decreto, sempre che la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale è effettuato l'apporto sia costituita nella forma di società per azioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057#art-5