Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 ago 1948
La disposizione di cui ai primo comma del precedente articolo si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anziché mediante fusione, mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle società apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre società.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1057#art-2