Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 ago 1948
Fermo restando quanto disposto nel precedente , le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO - FANFANI - CAPPA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 26. - FRASCA
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