Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 ago 1948
In fine dell' del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sono aggiunti i seguenti commi: "Al personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare, che sia divenuto inabile a proficuo lavoro o si trovi menomato nella sua capacità di lavoro in seguito a lesioni ed infermità incontrate nell'espletamento delle operazioni di bonifica suddetta, sono estese le norme concernenti il distintivo di onore per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché tutte le norme di assistenza e protezione previste per dette categorie di personale, salvo per quanto riguarda pensione ed assegni il disposto del precedente . Alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di cui sopra, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento delle operazioni stesse, sono estese tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1039#art-2