Art. 2

Art. 2

Abrogato2 / 2
In vigore dal 9 set 1952
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1952, N. 1132 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 29. - FRASCA

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1034#art-2