Art. 2
Abrogato2 / 2In vigore dal 9 set 1952
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1952, N. 1132
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA -
DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 29. - FRASCA
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1034#art-2