Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 ago 1948
La convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C., di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948, è soggetta alla imposta fissa di registro ed ipotecaria nella misura di lire mille ciascuna.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1032#art-4