Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 ago 1948
Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze è autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1032#art-3