Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 20 ago 1948
Agli impiegati incaricati delle funzioni di economo la retribuzione annua ad essi spettante in virtù dell'articolo 11 del regio decreto 4 marzo 1920, n. 432, è elevata, a partire dal 1 aprile 1948, a L. 7000 annue. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 200. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1030#art-8