Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 ago 1948
È istituito il grado di primo custode nei ruoli organici del personale di cui al presente decreto, con il trattamento economico di cui alla tabella n. 5 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 778. I posti di primo custode vengono conferiti mediante promozione a norma delle disposizioni stabilite per il personale di custodia dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.
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