Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 27 giu 1948
Il numero dei votanti non può essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non più di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-7