Art. 4
4 / 13In vigore dal 26 giu 1999
Sono altresì attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:
1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprietà dello Stato;
2) i giudizi di responsabilità a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato siasi verificato nel territorio della Regione.
IL D.LGS. 18 GIUGNO 1999, N. 200 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-4