Art. 10
10 / 13In vigore dal 26 giu 1999
I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.
L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.
Per esigenze di servizio può disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.
I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-10