Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . 1. Sono istituite per la regione siciliana, con sede in Palermo, una sezione di controllo, una sezione giurisdizionale e una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti. 2. La composizione e la competenza delle sezioni sono determinate dalle disposizioni della legge statale in materia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;655#art-1