Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 set 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; . La misura degli acconti da concedersi per gli oggetti di vestiario, mobilio ed altri arredi domestici per danni di guerra sofferti nei territori dell'Africa italiana, e di cui all' del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, è modificata come segue: sulle prime cinquantamila lire d'indennità, il cento per cento; sulle successive lire centomila, il cinquanta per cento; sulle ulteriori lire centomila, il venticinque per cento; sulla rimanenza il decimo. Nei casi in cui è stato già corrisposto un acconto in esecuzione del citato del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, sarà provveduto d'ufficio ai necessari conguagli al fine di adeguare la misura a quella stabilita dal presente decreto. L'acconto non può superare complessivamente le lire duecentomila e non sarà corrisposto a coloro che siano soggetti all'imposta complementare sul reddito per un imponibile, non di lavoro, eccedente le lire duecentomila.
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