Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 29 lug 1948
Il liquidatore prenderà in consegna i beni mobili, i libri contabili ed i documenti dell'Ente, redigendo apposito inventario. Copia degli atti relativi alla consegna dovrà inviarsi al Ministero dell'Africa italiana ed a quello del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;979#art-5