Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 lug 1948
Il liquidatore procederà a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana e del tesoro e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;979#art-4