Art. 3
3 / 7In vigore dal 29 lug 1948
Per il compimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nel presente decreto, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibili con la situazione particolare dell'Ente.
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