Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 giu 1948
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;624#art-2