Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 mag 1948
L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 569, è sostituito come segue: Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio dei sindaci. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri, dei quali cinque in rappresentanza uno per ciascuno rispettivamente dei Ministeri dell'industria e del commercio, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei trasporti, e tre esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio. I componenti del Consiglio suddetto sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze. L'Ente si obbliga con la firma del presidente in relazione ai poteri a lui conferiti secondo lo statuto. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
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