Art. 9
9 / 38Controllo del collegio sulle ordinanze
In vigore dal 1 gen 1949
Al testo dell'art. 178 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Tuttavia la parte interessata può proporre immediatamente la questione al collegio, mediante reclamo avverso l'ordinanza nel termine perentorio di giorni cinque dalla pronuncia della ordinanza, o dalla comunicazione se la pronuncia è avvenuta fuori dell'udienza.
L'esecuzione dell'ordinanza è sospesa durante il termine per proporre reclamo e durante il giudizio su questo, salvo che il giudice istruttore, nei casi d'urgenza, l'abbia dichiarata esecutiva nonostante reclamo.
"Il reclamo è presentato con ricorso diretto al giudice istruttore. Questi fissa con decreto l'udienza davanti a lui, per gli adempimenti previsti dagli articoli 189 e 190. Di tale decreto il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Il reclamo può essere proposto anche con semplice dichiarazione nel verbale di udienza innanzi al giudice istruttore, sempre che tale udienza ricada nel termine stabilito per proporlo; ed anche in tal caso il giudice istruttore fissa, con ordinanza, l'udienza innanzi a lui per gli adempimenti prescritti dagli articoli 189 e 190. Il collegio provvede sul reclamo a norma dell'art. 279".
"Il reclamo previsto dai due commi precedenti non è ammesso contro le ordinanze che regolano lo svolgimento del processo a norma dell'art. 175 secondo comma e contro quelle con cui il giudice istruttore provvede, a norma dell'art. 205, sulle questioni relative alla assunzione dei mezzi di prova".
Storico versioni
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