Art. 7 · Costituzione delle parti

Art. 7

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Costituzione delle parti

In vigore dal 1 gen 1949
Nel testo del primo comma dell'art. 165 del codice di procedura civile tra le parole "al convenuto" e quella, "deve" sono inserite le parole "ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 163-bis". Il testo dell'art. 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno tre giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del terzo comma dell'art. 63-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione". Nel testo del primo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "tutte" e quelle "e le eventuali domande riconvenzionali". Il testo del primo comma dell'art. 168 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "All'atto della costituzione dell'attore o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale e quindi nel ruolo della sezione e su quello del giudice istruttore designato". Il testo dell'art. 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se una delle parti si è costituita non oltre il termine stabilito dall'art. 166, l'altra può costituirsi fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore. "La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".
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