Art. 5 · Termini per comparire

Art. 5

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Termini per comparire

In vigore dal 1 gen 1949
Dopo l'art. 163 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo: "Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori: di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione del tribunale adito. di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova fuori della circoscrizione del tribunale, ma entro quella della corte di appello dalla quale dipende; di sessanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nella circoscrizione di altra corte di appello; di novanta giorni, se il luogo della notificazione si trova nelle province libiche, o in territori del bacino del Mediterraneo soggetti alla sovranità italiana o in Stati europei o posti nel bacino del Mediterraneo; di centottanta giorni, se il luogo della notificazione si trova, in altro Stato o in altro territorio soggetto alla sovranità italiana, e quando la notificazione è eseguita, a norma dell'art. 150. "Non possono essere fissati termini maggiori di quelli sopra indicati, aumentati della metà. "Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. "Se nel giorno indicato nella citazione il giudice istruttore non tiene udienza, le parti dovranno comparire davanti allo stesso giudice e nella prima udienza successiva destinata per la prima comparizione delle parti".
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