Art. 4 · Forma della domanda

Art. 4

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Forma della domanda

In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del primo comma dell'art. 163 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa innanzi al giudice istruttore. All'uopo il presidente del tribunale, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, stabilisce al principio dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice istruttore deve tenere le udienze, e tra esse quella destinata esclusivamente per la prima comparizione delle parti. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l'anno in ciascuna sala di udienza del tribunale". Nel testo del secondo comma dello stesso art. 163 le parole iniziali "Questo deve contenere" sono sostituite da quelle: "L'atto di citazione deve contenere". Il numero 7) dello stesso comma è sostituito dal seguente: "7) l'invito rivolto al convenuto a comparire davanti al giudice istruttore, e l'istanza, al presidente del tribunale perché assegni la sezione e designi il giudice istruttore". Tra il secondo e il terzo comma del testo del medesimo art. 163 è inserito il comma seguente: "L'originale dell'atto di citazione e le copie da notificare debbono essere presentati prima della notificazione al presidente del tribunale, il quale con decreto in calce designa il giudice istruttore davanti al quale la causa dovrà essere trattata. Se il tribunale è diviso in sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente della sezione designa nelle stesse forme il giudice istruttore. L'udienza per la prima comparizione delle parti davanti al giudice così designato è fissata dalla parte istante. Il convenuto sarà invitato a costituirsi in cancelleria nel termine preventivo stabilito dall'art. 166". Gli articoli 172 e 173 del codice di procedura civile sono abrogati.
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