Art. 36 · Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio

Art. 36

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Disposizioni per i procedimenti in camera di consiglio

In vigore dal 1 gen 1949
Dopo l'art. 742 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente articolo: "Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli precedenti). - Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorchè non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-36