Art. 33
33 / 38Procedimenti esecutivi
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo del secondo comma dell'art. 488 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il creditore può depositare copia autentica del titolo esecutivo non spedita in forma esecutiva, ma ha l'obbligo di depositare, ad ogni richiesta del giudice, la copia spedita in forma esecutiva, ovvero l'originale, se trattasi dei titoli e degli atti indicati nel n. 2 dell'art. 474".
Il testo dell'art. 494 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore. Può altresì evitare il pignoramento di cose depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi, e chiedendo che essa sia assoggettata al pignoramento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-33