Art. 29
29 / 38Reclamo avverso le ordinanze dell'istruttore d'appello
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 357 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello ovvero l'estinzione del procedimento d'appello possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone nelle forme stabilite dal terzo comma dell'art. 178.
"Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle del presidente del collegio sull'esecuzione provvisoria, possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 178.
"Il collegio provvede con sentenza; se però si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvede con ordinanza non impugnabile".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-29