Art. 22
22 / 38Unificazione dei termini legali perentori per la riassunzione del processo
In vigore dal 1 gen 1949
Ai termini perentori di legge indicati negli articoli 50 primo comma, 54 ultimo comma, 289 primo comma, 297 primo comma, 305, 353 primo comma, 367 secondo comma, 457 secondo comma, 627 del codice di procedura civile è sostituito il termine perentorio di sei mesi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-22