Art. 21
21 / 38Casi di cancellazione della causa dal ruolo
In vigore dal 1 gen 1949
Nel testo del secondo comma dell'art. 270 del codice di procedura civile sono soppresse le parole "e il processo si estingue".
Al testo dell'art. 291 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:
"Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina, la cancellazione della causa del ruolo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-21