Art. 16
16 / 38Forme delle decisioni del collegio
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 279 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il collegio pronuncia sentenza quando decide il merito o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo, definendo il giudizio.
"Pronuncia altresì sentenza quando, senza definire il giudizio, decide questioni di merito, anche se di carattere preliminare, o una questione di competenza o altra pregiudiziale attinente al processo; e in tal caso con la stessa sentenza dà i provvedimenti opportuni per l'ulteriore istruzione sulle questioni non decise.
"Quando decide soltanto questioni relative all'istruzione della causa senza definire il giudizio, il collegio provvede con ordinanza che non può revocare. Le considerazioni attinenti al merito eventualmente contenute nell'ordinanza non possono in nessun caso pregiudicare la decisione delle questioni a cui esse si riferiscono. "L'impugnazione contro l'ordinanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, con quella contro la prima sentenza successiva che sia stata impugnata, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione principale o incidentale di detta sentenza.
"L'ordinanza è depositata in cancelleria. Il cancelliere la inserisce nel fascicolo d'ufficio e ne dà comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma".
Storico versioni
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