Art. 11
11 / 38Mancata comparizione delle parti
In vigore dal 1 gen 1949
Il testo dell'art. 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi può fissare una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza o anche alla prima udienza qualora non sia disposto il rinvio, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
"Se l'attore costituito non comparisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'attore. Se questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;483#art-11